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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENTIERO SELVAGGIO di VENARIA REALE
STATUTO
- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Soci
- Art. 5 Recesso - Esclusione
- Art. 6 Fondo Comune
- Art. 7 Anno Sociale
- Art. 8 Organi dell’Associazione
- Art. 9 Assemblea generale dei soci
- Art. 10 Diritti di partecipazione
- Art. 11 Compiti dell’Assemblea
- Art. 12 ValiditĂ delle Assemblee
- Art. 13 Assemblea Straordinaria
- Art. 14 Il Consiglio Direttivo
- Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 16 Dimissioni
- Art. 17 Il Presidente
Art. 18 Collegio dei Revisori dei Conti
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- Art. 19 Commissione di disciplina
- Art. 20 Clausola Compromissoria
Art. 21 Scioglimento
- Art. 22 Norma di rinvio
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- Art. 1 - Costituzione
- In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Venaria Reale, via Cavallo n°38, un’Associazione apolitica, non commerciale, senza fini di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica SENTIERO SELVAGGIO di VENARIA REALE.
- L’Associazione cessa, in data 31 ottobre 2006, l’utilizzazione per scopi sociali della precedente denominazione “Sentiero Selvaggio di Venaria Reale”.
- A seguito di delibera del Consiglio Direttivo essa potrĂ aderire ad iniziative di altre SocietĂ e Associazioni e potrĂ affiliarsi ad enti di promozione sportiva, organismi aderenti al CONI, Leghe sportive che abbiano le stesse finalitĂ e scopi.
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Art. 2 – Scopo
- L’Associazione Sportiva Dilettantistica SENTIERO SELVAGGIO di Venaria Reale ha lo scopo di promuovere e organizzare la pratica sportiva di tiro con l’arco; essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, amatoriali, ricreativi e solidaristici intesi al soddisfacimento degli interessi collettivi degli associati. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà , tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
- Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
- Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative
- L’ordinamento dell’Associazione è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati e le cariche sociali vengono attribuite tramite elezioni.
- L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest’ultima è affiliata o aderente.
- L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività sportiva.
- Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- In particolare l’Associazione si propone di:
- perseguire finalitĂ sportive dilettantistiche e amatoriali, ricreative e culturali;
- gestire, anche con convenzioni con Enti Locali, immobili e impianti sportivi e ricreativi per il conseguimento delle finalitĂ e scopi di utilitĂ generale;
- proporre e garantire servizi di assistenza sportiva e culturale al fine di affermare lo spirito di tolleranza e pacifica convivenza;
- partecipare alla promozione o svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale;
- promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività che ineriscono lo scopo e le finalità dell’Associazione.
- Art. 3 – Durata
- La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati
- Art. 4 – Soci
- Il numero dei soci è illimitato.
- Possono essere associati le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a perseguirli e realizzarli.
- Il candidato all’ammissione dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione a ciò preposti
- Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accettazione della domanda di associazione entro 90 giorni.
- All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisirà , ad ogni effetto, la qualifica di socio ordinario.
- La richiesta di iscrizione dei candidati minorenni deve essere presentata da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale deve accettare e sottoscrivere lo Statuto dell’Associazione e assumersi tutte le responsabilità connesse, nonché impegnarsi ad assistere il minore durante l’attività sportiva.
- L’Associazione ammette le seguenti categorie di Soci:
- La qualifica di Socio ordinario si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della quota di iscrizione stabilita per l’anno in corso ed è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
- I Soci ordinari hanno diritto ad usufruire degli impianti sportivi dell’Associazione, entro i limiti stabiliti dai regolamenti, nonché a partecipare a qualsiasi gara o concorso nell’ambito della FITARCO, compatibilmente con le norme della stessa, o dell’Associazione, indossando la divisa con i colori sociali.
- Sono aspiranti soci coloro che richiedono l’iscrizione all’Associazione per la prima volta.
- L’aspirante Socio diviene tale su richiesta scritta e previo pagamento della quota di iscrizione stabilita per l’anno in corso.
- L’aspirante Socio sarà confermato Socio ordinario al termine di un periodo di tirocinio di tre mesi, salvo eventuale dispensa a discrezione del Consiglio Direttivo.
- Durante il periodo di tirocinio l’aspirante dovrà frequentare l’Associazione, potrà fruire degli impianti sportivi e partecipare alle sole gare e concorsi nell’ambito dell’Associazione, senza indossare la divisa con i colori sociali.
- L’aspirante socio dovrà dimostrare un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta morale deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà , della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità , del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
- Egli non avrà diritto al voto, ma avrà diritto al rimborso della quota associativa pari all’importo dei 9/12 non usufruiti, qualora la sua richiesta d’iscrizione come Socio ordinario venga respinta dal Consiglio Direttivo.
- Sono Soci benemeriti coloro che ne abbiano ricevuto la qualifica, per un massimo di due anni, per meriti speciali, con voto unanime del Consiglio Direttivo. I Soci benemeriti
- possono essere esonerati, per la durata massima di due anni, dall’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione.
- L’Associazione può conferire la qualifica di Socio onorario a persone od Enti, per voto unanime del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non hanno l’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione.
- Divengono Soci sostenitori le persone od Enti che versano una libera quota di iscrizione o sostengono materialmente l’Associazione nelle sue attività .
- Il Socio sostenitore gode di tutti i diritti del Socio ordinario, con l’esclusione dell’utilizzazione delle attrezzature sportive e della partecipazione alle attività sportive in qualità di atleta.
- Il Socio sostenitore gode del diritto di voto solo nel caso in cui la quota da lui versata sia almeno pari a quella del Socio ordinario.
- La qualifica di Socio aggregato si acquisisce con richiesta scritta e dietro pagamento della specifica quota di iscrizione stabilita per l’anno in corso ed è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
- I Soci aggregati non hanno diritto al voto.
- Tutti i Soci dell’Associazione SENTIERO SELVAGGIO DI VENARIA REALE, con l’eccezione dei Soci onorari e dei Soci non persone fisiche, devono necessariamente essere tesserati alla FITARCO e sono tenuti al versamento della relativa quota per l’anno in corso che non è in alcun caso inclusa in quella dell’Associazione.
- Il tesserato ha diritto:
- 1- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- 2- ad esprimere, il proprio voto in ordine all’approvazione e modifica delle norme statutarie e regolamentari;
- 3- a partecipare, all’elettorato attivo e passivo;
- Il tesserato ha l’obbligo:
- 1- di osservare lo Statuto;
- 2- di ottemperare alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- 3- del pagamento della quota sociale;
- 4- di comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell’esercizio della pratica sportiva e in
tutti i momenti di frequentazione dell’Associazione.
- Ogni socio che voglia proporre iniziative che possano in qualche modo interessare le risorse tecniche e/o finanziarie dell’Associazione, deve presentare apposita istanza al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dallo svolgimento della stessa.
- I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attivitĂ . Tale quota sarĂ determinata, di anno in anno, con delibera del Consiglio.
- SarĂ considerato moroso il socio che, entro 60 giorni dalla delibera del Consiglio, non avrĂ versato la prevista quota sociale.
Art. 5 – Recesso – Esclusione
- Lo status di socio si perde per recesso, radiazione, morositĂ o per causa di morte.
- L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga od anche semplicemente tenti di svolgere attività contrarie o gravemente lesive rispetto agli scopi e/o alle finalità dell’Associazione stessa;
- d) che, comunque, ad insindacabile ed unanime giudizio del Consiglio Direttivo, venga ritenuto non idoneo alla frequentazione dell’Associazione;
- e) che, in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione;
- f) che, comunque, tenga un comportamento non ispirato ai criteri di correttezza, probitĂ , lealtĂ ;
- L’esclusione diventa operante immediatamente dopo la delibera del Consiglio Direttivo;
- Le deliberazioni prese nelle materie di cui al presente articolo devono essere comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata;
- I soci esclusi o receduti, hanno diritto al rimborso parziale del contributo associativo pari all’importo dei mesi non usufruiti
Art. 6 – Fondo Comune
- Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali; da avanzi di gestione; dalla vendita ai soci di materiale connesso all’attività sportiva da svolgere.
- Entrano a far parte del fondo comune anche tutti i beni acquistati con le entrate succitate.
- Il fondo comune non potrà mai essere ripartito tra i soci durante la vita dell’Associazione.
- La destinazione del fondo comune, in caso di scioglimento dell’Associazione, sarà oggetto di preventiva delibera da parte di apposita commissione di liquidatori nominata in occasione dell’assemblea straordinaria.
- Tutti i beni mobili e immobili concessi all’Associazione da singoli soggetti, qualora non sia stato diversamente ed espressamente previsto, con dichiarazione scritta accettata dal Presidente, entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione.
- La gestione della cassa comune, i rapporti con gli Istituti di credito, la gestione delle entrate ed uscite, la facoltĂ di effettuare prelievi e depositi sul conto Bancario e/o postale, sono demandati al Presidente ed al Vice Presidente/Tesoriere.
Art. 7 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno
Art. 8 – Organi dell’Associazione
- Sono Organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) la Commissione di giustizia
Art. 9 – Assemblea generale dei soci
- L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 11, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrĂ redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
- disposizione di tutti gli associati con le formalitĂ ritenute piĂą idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 10 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati.
Art. 11 – Compiti dell’Assemblea
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
- L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
- L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 14 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 9, comma 2.
Art. 12 – Validità delle Assemblee
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
- L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 13 – Assemblea Straordinaria
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazioni e modificazioni dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazioni e sostituzioni degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da
- compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
- E’ formato da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri scelti fra gli associati eletti dall’assemblea. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intensi non superiori ad un anno.
- La carica di presidente può essere ricoperta dai soli soci con almeno quattro anni di anzianità effettiva societaria alla data delle votazioni.
- La carica di consigliere può essere ricoperta dai soli soci con almeno due anni di anzianità effettiva societaria alla data delle votazioni.
- Nel rispetto del comma 3 Art. 14 assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze e che accetti l’incarico; in caso di non accettazione assumerà l’incarico il candidato che segue per numero di preferenze, e così via, fino al candidato che accetti l’incarico. Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere ed eventualmente altre cariche necessarie al miglior svolgimento dell’attività istituzionale.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia necessità , oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità .
- La convocazione è fatta a mezzo affissione nei locali dell’Associazione, almeno 5 giorni prima della riunione.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validitĂ devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalitĂ , ritenute piĂą idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
- Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri gestionali nell’ambito dell’Associazione.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
- 1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.9 e seguenti del presente Statuto.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
- g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all’Art.2, c.6 di questo Statuto.
- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attivitĂ societaria e pratica sportiva.
Art. 16 – Dimissioni
- 1- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrĂ avvenire alla prima assemblea utile successiva.
- 3- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 17 – Il Presidente
- Assume la carica in seno al Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di temporaneo impedimento le sue mansioni vengono svolte dal Vice Presidente.
- Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- Al Presidente fanno capo tutti i rapporti di rappresentanza con Enti, Federazioni e Associazioni nazionali ed estere, nonché ogni attività inerente allo sviluppo dell’Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- Presiede generalmente le assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale dell’Associazione per gli atti inerenti l’ordinaria e straordinaria amministrazione, che esercita previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente cessa il suo mandato per:
- a) volontarie dimissioni
- b) per revoca motivata del mandato su proposta di almeno i 4/5 dei componenti il Consiglio Direttivo
- c) per revoca motivata richiesta da almeno i 4/5 dei soci in regola con il pagamento della quota annuale
- d) per naturale scadenza del suo mandato
Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri effettivi. Nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili, nonché vigilare sul rispetto dello Statuto.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza il diritto di voto. Partecipa all’Assemblea Ordinaria ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- Il Collegio decade con le dimissioni anche di uno solo dei suoi membri, qualora questi non venga integrato entro 60 giorni.
Art. 19 – Commissione di disciplina
- E’ composta da tre membri eletti dalla assemblea dei Soci. Al suo interno elegge un Presidente. E’ responsabile dell’esame disciplinare sull’operato dei Soci.
- Esamina le situazioni su richiesta del Consiglio Direttivo. Richieste di esami disciplinari da parte dei Soci devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- Può agire “motu proprio” solo su richiesta da parte di Soci che riguardino azioni disciplinari nei confronti di Membri del Consiglio Direttivo.
- I lavori della Commissione Disciplinare non sono vincolati a particolari formalità procedurali, purchè vengano garantiti i massimi diritti di difesa ai Soci sottoposti ad esame disciplinare.
- Il metodo di giudizio deve essere sempre diretto ad una rigida e democratica interpretazione ed applicazione delle regole di una corretta etica sportiva
- La Commissione di Disciplina può proporre al Consiglio Direttivo provvedimenti disciplinari, dalla semplice ammonizione fino alla radiazione, secondo le regole e procedure stabilite nel Regolamento di Disciplina.
- Il Consiglio Direttivo può rigettare le proposte in forma motivata.
- In questo caso la Commissione di Disciplina si riunisce con il Consiglio Direttivo per un riesame comune del caso. Al termine di questa riunione viene emessa una sentenza definitiva.
- I Soci soggetti a provvedimenti disciplinari possono ricorrere contro le sanzioni con le modalitĂ stabilite dal Regolamento di Disciplina.
- La Commissione di Disciplina resta in carica tre anni con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.
- L’appartenenza alla Commissione di Disciplina è incompatibile con qualsiasi carica od incarico nell’ambito dell’Associazione
Art. 20 – Clausola Compromissoria
- Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.
Art. 21 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- 2- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà , sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
- 3- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
Redatto in Venaria Reale li, 12 agosto 2009
Approvato nell’assemblea dei Soci del 24 ottobre 2009
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